Alcuni chiarimenti in merito alle domande più frequenti nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quali sono le principali leggi di riferimento per la sicurezza sui luoghi di lavoro?
Le principali leggi di riferimento per gli adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro sono il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, successivamente modificato ed integrato dalla Legge 7 Luglio 2009 n. 88 e dal Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n. 106. Inolre esistono importanti norme di riferimento per la prevenzione incendi quali il Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, il Decreto del Presidente della Repubblica 1 Agosto 2011 n. 151 - Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Troviamo, inoltre, normative specifiche quali ad esempio l’Accordo Europeo del 8 ottobre 2004 inerente la valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
Quali aziende hanno l’obbligo di adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08?
- Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 3, il Testo Unico prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. Nel dettaglio si applica a:
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 3, il Testo Unico prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. Nel dettaglio si applica a:
- tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
- i lavoratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente;
- i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (esclusi i piccoli lavori domestici di tipo straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili)
- allievi degli istituti universitari e i partecipanti a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici;
- utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria o professionale avviati in azienda per perfezionare le scelte professionali;
- i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
- il lavoratore di cui al D.lgs 1° dicembre 1997, n. 468 (cooperative sociali)
Ho meno di 10 lavoratori, mi basta l’autocertificazione per essere a posto con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?
No, da Maggio del 2013 non è più ammessa l’autocertificazione per le aziende che occupano meno di 10 lavoratori e tutte le aziende, indipendentemente dal numero di dipendenti, devono procedere alla valutazione dei rischi redigendo il conseguente DVR.
Ho solo 1 lavoratore, devo comunque adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08?
Si. Indipendentemente dal numero di lavoratori, quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
Cos’è il DVR (Documento di Valutazione Rischi)?
Il documento di identificazione e valutazione dei rischi è un documento redatto e realizzato a conclusione della valutazione effettuata ai sensi degli art, 17 e 28 del D.Lgs.81/08. Tale documento è generalmente conservato in formato cartaceo presso l’attività alla quale fa riferimento , ma può anche essere tenuto su supporto informatico nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53. Deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione del da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini di “data certa”, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato. Il DVR è sostanzialmente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, durante lo svolgimento della loro mansione specifica, nei luoghi di lavoro di loro pertinenza, nonché dei rischi generici dell’attività stessa e di quelli connessi a particolari categorie, come ad esempio i minori o le lavoratrici gestanti. Nel DVR devono essere inoltre specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e la relativa redazione, i quali sono rimessi al datore di lavoro, che vi deve provvedere con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’efficacia dello stesso, quale strumento operativo di tutela dei lavoratori. A tal proposito il DVR deve contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare ed i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.
Ogni quanto tempo devo aggiornare la mia valutazione dei rischi?
La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
In occasione dei cambiamenti sopra riportati, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro trenta giorni dalle rispettive causali.
È comunque buona prassi provvedere all’aggiornamento della valutazione dei rischi con frequenza almeno annuale, seppure il D.Lgs. 81/2008 non abbia definito una specifica periodicità in tal senso.
Ho 1 lavoratore, ho l’obbligo di effettuare la valutazione dello stress lavoro correlato?
L’art. 17 comma 1 lettera a) del D.lgs.81/08 riporta l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da parte di tutti i lavoratori, indipendentemente dal numero dei lavoratori presenti. La differenza è nella modalità , in quanto l’art.29 comma 5 del D.Lgs.81/08 , dice che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Sulla base di quanto riportato dunque si può senza dubbio affermare che anche in presenza di un unico lavoratore la valutazione del rischio stress lavoro correlato , di cui all’art.28 comma 1 e dell’accordo accordo europeo dell’8 ottobre 2004 , risulta obbligatorio.
Cos’è il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti)?
Il DUVRI è un documento specifico relativo agli obblighi connessi all’art.26 del D.Lgs.81/08 , in quanto il datore di lavoro che decide di affidare lavori, servizi e/o forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro, è obbligato a verificare, con le modalità previste dal medesimo decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi , fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione eprotezione dai rischi sul lavoro relativi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto, nonché coordinarne la corretta attuazione.Al fine di garantire quanto sopra, il datore di lavoro committente elabora un unico documento di valutazione dei rischi, ossia il DUVRI, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Chi è il primo responsabile all'interno di un cantiere?
In un cantiere temporaneo o mobile, la figura del primo responsabile varia leggermente in base al contesto e alla struttura organizzativa del cantiere. In generale, il committente o il responsabile dei lavori (se nominato) assume il ruolo di responsabile principale per la sicurezza, ma la responsabilità operativa si distribuisce tra diverse figure, tra cui il datore di lavoro delle imprese esecutrici, il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione).Committente o responsabile dei lavori:
- Il committente (colui che commissiona i lavori) è il primo responsabile per la sicurezza nel cantiere, come previsto dall’art. 90 del D.lgs. 81/2008. I suoi obblighi principali includono:
- Nomina del CSP e del CSE nei casi previsti (cantieri con più imprese o con rischi particolari, come indicato nella risposta precedente).
- Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9).
- Trasmissione della notifica preliminare all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, quando richiesta (art. 99).
- Il committente può delegare questi obblighi a un responsabile dei lavori (art. 90, comma 3), che assume la responsabilità al suo posto, ma il committente resta comunque obbligato a vigilare sull’operato del responsabile dei lavori.
Datore di lavoro delle imprese esecutrici:
- All’interno del cantiere, ogni impresa esecutrice ha un proprio datore di lavoro che è responsabile della sicurezza dei propri lavoratori, come previsto dall’art. 96. Gli obblighi includono:
- Redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza), conforme al PSC.
- Garantire la formazione e l’addestramento dei lavoratori.
- Fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) e vigilare sul loro utilizzo.
- Collaborare con il CSE per il coordinamento delle attività e la gestione dei rischi da interferenza.
Ruolo del CSP e del CSE:
- Il CSP è responsabile della redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e del fascicolo dell’opera, garantendo che la sicurezza sia integrata nella fase di progettazione (art. 91).
- Il CSE verifica l’applicazione del PSC e dei POS, coordina le imprese per evitare rischi da interferenza e segnala eventuali violazioni al committente (art. 92).
- Entrambi hanno responsabilità specifiche, ma non sostituiscono il committente o il datore di lavoro come primo responsabile.
Responsabilità nel cantiere:
- Il committente (o il responsabile dei lavori) è il primo responsabile per l’organizzazione generale della sicurezza nel cantiere.
- Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice è responsabile per la sicurezza dei propri lavoratori e per l’attuazione delle misure previste nel POS.
- In caso di violazioni gravi, le responsabilità possono essere condivise tra committente, CSP, CSE e datori di lavoro, a seconda delle funzioni non adempiute.
Sanzioni:
- Per il committente: la mancata nomina del CSP/CSE o la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale comportano ammende da 3.000 a 9.000 euro o arresto fino a 6 mesi (art. 157).
- Per il datore di lavoro: la mancata redazione del POS o l’inadempimento degli obblighi di sicurezza può comportare ammende da 2.500 a 6.400 euro o arresto fino a 6 mesi (art. 159).
Chi è il primo responsabile all'interno di un'azienda?
In un’azienda, il datore di lavoro è la figura principale responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori, come stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera b del D.lgs. 81/2008, che lo definisce come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori o colui che ha la responsabilità dell’organizzazione aziendale, esercitando poteri decisionali e di spesa.Obblighi del datore di lavoro in azienda (artt. 17-18):
- Valutazione dei rischi: redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), individuando i pericoli specifici e definendo le misure di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1, lettera a).
- Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), interno o esterno, e garantire la collaborazione con questa figura (art. 31).
- Formazione e informazione: fornire ai lavoratori formazione, informazione e addestramento adeguati (art. 37).
- Nomina del medico competente: se previsto in base ai rischi individuati (art. 41).
- Vigilanza: garantire il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori, pur delegando alcune funzioni a figure come i dirigenti o i preposti (art. 18).
- Gestione delle emergenze: predisporre misure per il primo soccorso, l’antincendio e l’evacuazione (art. 18, comma 1, lettera b).
Responsabilità:Il datore di lavoro è il primo responsabile penalmente e amministrativamente per eventuali violazioni delle norme di sicurezza, a meno che non dimostri di aver delegato correttamente alcune funzioni (con delega scritta e accettata, come previsto dall’art. 16) a un dirigente con poteri gestionali e decisionali. Tuttavia, anche in caso di delega, il datore di lavoro conserva un obbligo di vigilanza sull’operato del delegato.Sanzioni:La mancata ottemperanza agli obblighi (es. redazione del DVR, formazione, ecc.) comporta sanzioni amministrative (ammende da migliaia di euro) o penali (arresto fino a 6-8 mesi, a seconda della gravità), come indicato nell’art. 55.
Cosa è il POS (Piano Operativo di Sicurezza)?
Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è un documento obbligatorio previsto dall’art. 28 e dall’Allegato XV del D.lgs. 81/2008, che ogni impresa esecutrice deve redigere prima di iniziare i lavori in un cantiere. È uno strumento operativo che descrive le misure di prevenzione e protezione adottate dall’impresa per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’esecuzione delle attività lavorative.Contenuti principali del POS (secondo l’Allegato XV):Il POS deve includere almeno i seguenti elementi:
- Identificazione dell’impresa: dati dell’azienda, nominativi del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente (se nominato) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
- Descrizione delle attività: specifica delle lavorazioni che l’impresa eseguirà nel cantiere, con indicazione delle modalità operative.
- Valutazione dei rischi: analisi dei rischi specifici legati alle attività dell’impresa, incluse le attrezzature, i materiali e le sostanze utilizzate.
- Misure di prevenzione e protezione: descrizione delle azioni adottate per eliminare o ridurre i rischi, come dispositivi di protezione individuale (DPI), procedure di sicurezza, formazione dei lavoratori, ecc.
- Organizzazione del cantiere: informazioni sull’organizzazione del lavoro, turni, numero di lavoratori coinvolti e coordinamento con altre imprese.
- Elenco delle attrezzature e macchinari: con relative certificazioni e verifiche di conformità.
- Formazione e addestramento: informazioni sulla formazione specifica fornita ai lavoratori per le attività da svolgere.
Il POS deve essere specifico per il cantiere in cui l’impresa opera e non generico. Deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, tenendo conto delle indicazioni contenute nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), se presente.Finalità del POS:
- Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso una pianificazione dettagliata delle misure di prevenzione.
- Facilitare il coordinamento tra le imprese presenti nel cantiere, riducendo i rischi da interferenza.
- Fornire un riferimento operativo per i lavoratori e gli enti di controllo (es. ASL, Ispettorato del Lavoro).
Quando è obbligatorio il POS?
Il POS è obbligatorio per tutte le imprese esecutrici che operano in un cantiere, come previsto dall’art. 96 del D.lgs. 81/2008, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del cantiere, salvo alcune eccezioni. In particolare, il POS è obbligatorio nei seguenti casi:
- Cantieri temporanei o mobili (come definiti dall’Allegato X del D.lgs. 81/2008), che includono:
- Lavori edili o di ingegneria civile (es. costruzione, demolizione, manutenzione, ristrutturazione, scavi, montaggio/smontaggio di prefabbricati, ecc.).
- Cantieri in cui operano più imprese, anche non contemporaneamente, dove è richiesta la redazione del PSC.
- Cantieri con una sola impresa, ma in cui i lavori comportano rischi particolari (elencati nell’Allegato XI, come lavori in quota, rischio di caduta dall’alto, rischio di seppellimento, ecc.).
- Eccezioni in cui il POS non è obbligatorio:
- Lavori di manutenzione ordinaria di breve durata, che non rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile.
- Tuttavia, anche in questi casi, l’impresa deve comunque rispettare gli obblighi di sicurezza previsti dal D.lgs. 81/2008.
- Tempistiche e modalità:
- Il POS deve essere redatto prima dell’inizio dei lavori nel cantiere.
- Deve essere trasmesso al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), se nominato, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività dell’impresa, per consentire la verifica di conformità con il PSC.
- Il POS deve essere aggiornato in caso di variazioni significative delle condizioni di lavoro o delle attività svolte.
- Sanzioni: La mancata redazione del POS comporta sanzioni amministrative per il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, come previsto dall’art. 159 del D.lgs. 81/2008, che possono includere ammende da 2.500 a 6.400 euro o, in casi gravi, l’arresto fino a 6 mesi.
Cosa è il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)?
Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è un documento previsto dall’art. 100 e dall’Allegato XV del D.lgs. 81/2008, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). Ha lo scopo di pianificare e coordinare le misure di sicurezza per prevenire i rischi in un cantiere in cui operano più imprese, anche non contemporaneamente, garantendo la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti.Contenuti principali del PSC (secondo l’Allegato XV):Il PSC deve includere:
- Descrizione del cantiere: caratteristiche dell’opera, contesto ambientale, durata prevista dei lavori.
- Analisi dei rischi: identificazione dei rischi specifici del cantiere, inclusi quelli derivanti da interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese.
- Misure di coordinamento: indicazioni per prevenire i rischi da interferenza (es. gestione degli accessi, uso condiviso di attrezzature, pianificazione delle fasi lavorative).
- Organizzazione della sicurezza: definizione dei ruoli e delle responsabilità (es. CSP, CSE, imprese esecutrici).
- Prescrizioni operative: procedure di sicurezza, utilizzo dei DPI, gestione delle emergenze (es. evacuazione, primo soccorso, antincendio).
- Stima dei costi della sicurezza: elenco dettagliato dei costi per le misure di sicurezza, che non possono essere soggetti a ribasso d’asta.
Finalità del PSC:
- Prevenire i rischi da interferenza tra le attività delle diverse imprese nel cantiere.
- Fornire una guida per le imprese esecutrici nella redazione dei rispettivi POS.
- Garantire un coordinamento efficace tra tutti i soggetti coinvolti nel cantiere.
Responsabile della redazione: Il PSC è redatto dal CSP durante la fase di progettazione dell’opera. Il documento viene poi utilizzato e aggiornato, se necessario, dal CSE durante l’esecuzione dei lavori.
Quali lavori sono soggetti a nomina del CSP e CSE?
La nomina del CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e del CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 90 del D.lgs. 81/2008, ovvero nei cantieri temporanei o mobili in cui si verificano determinate condizioni.Condizioni per la nomina obbligatoria di CSP e CSE:
- Presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente, nel cantiere. Questo include:
- Cantieri in cui operano almeno due imprese, comprese eventuali subappaltatrici.
- Cantieri in cui i lavori sono svolti da una sola impresa, ma successivamente si rende necessario l’intervento di altre imprese (es. per variazioni o imprevisti).
- Cantieri soggetti a notifica preliminare (art. 99), ovvero:
- Cantieri con entità superiore a 200 uomini-giorno (calcolata come somma dei giorni lavorativi di tutti i lavoratori presenti nel cantiere).
- Cantieri in cui i lavori comportano rischi particolari elencati nell’Allegato XI, come:
- Lavori in quota a più di 2 metri di altezza.
- Lavori con rischio di seppellimento o sprofondamento.
- Lavori in ambienti confinati o con rischio di asfissia.
- Lavori con esposizione ad agenti chimici, biologici o cancerogeni.
- Lavori con rischio di caduta dall’alto o di esplosione.
- Eccezioni:
- La nomina di CSP e CSE non è obbligatoria nei cantieri con una sola impresa esecutrice che non superano i 200 uomini-giorno e che non presentano rischi particolari.
- Tuttavia, anche in questi casi, il datore di lavoro dell’impresa deve rispettare gli obblighi di sicurezza e, se necessario, redigere il POS.
Ruoli e responsabilità:
- CSP:
- Redige il PSC durante la fase di progettazione.
- Valuta i rischi da interferenza e definisce le misure di coordinamento.
- Predispone il fascicolo dell’opera, con informazioni utili per la manutenzione e gestione futura dell’opera.
- Collabora con il committente e il progettista per integrare la sicurezza nella progettazione.
- CSE:
- Verifica l’attuazione del PSC e la corretta applicazione delle misure di sicurezza da parte delle imprese.
- Controlla la conformità dei POS delle imprese esecutrici al PSC.
- Coordina le attività delle imprese per evitare interferenze pericolose.
- Segnala al committente eventuali inadempimenti e può proporre la sospensione dei lavori in caso di gravi violazioni.
Requisiti per CSP e CSE (art. 98):
- Devono possedere un titolo di studio (es. laurea in ingegneria, architettura, o diploma tecnico) e un’esperienza lavorativa specifica nel settore.
- Devono aver frequentato un corso di formazione specifico (almeno 120 ore) e aggiornamenti periodici.
- Devono avere competenze tecniche e organizzative per gestire la sicurezza nel cantiere.
Sanzioni:
- La mancata nomina del CSP o del CSE, quando obbligatoria, comporta sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori, come previsto dall’art. 157, con ammende da 3.000 a 9.000 euro o arresto fino a 6 mesi.
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